CORSA ALLA PRESIDENZA FIGC - Ecco il regolamento dell’Assemblea Federale Elettiva: il 22 ottobre la tornata elettorale

04.10.2018 19:56 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
CORSA ALLA PRESIDENZA FIGC - Ecco il regolamento dell’Assemblea Federale Elettiva: il 22 ottobre la tornata elettorale
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Tramite il COMUNICATO UFFICIALE N. 75, la FIGC ha reso noto il regolamento dell’Assemblea Federale Elettiva, che dovrà nominare il nuovo presidente della Federcalcio.

L'elezione del nuovo massimo rappresentante del calcio italiano sarà il 22 ottobre.

Ecco il regolamento completo:

 

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1 Composizione dell’Assemblea

1. L’Assemblea si compone di 274 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti, dei tecnici, dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell’art. 20 dello Statuto:

LNP Serie A 20 Delegati

LNP Serie B 19 Delegati

Lega Pro 58 Delegati

LND 90 Delegati

Atleti 52 Delegati

Tecnici 26 Delegati

AIA 9 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti.

I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND, approvato dal Commissario Straordinario. I Delegati per gli atleti, per i tecnici e per gli ufficiali di gara sono quelli eletti dagli atleti, dai tecnici e dagli ufficiali di gara secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC), dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e dall’Associazione Italiana Arbitri (AIA), approvati dal Commissario Straordinario.

3. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell’art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati LNP Serie A 3,10

19 Delegati LNP Serie B 1,36

58 Delegati Lega Pro 1,51

90 Delegati LND 1,95

52 Delegati Atleti 1,98

26 Delegati Tecnici 1,98

9 Delegati AIA 1,15

 

Art. 2 Costituzione dell’Assemblea

1. In conformità all’art. 22 dello Statuto, l’assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.

2. La Corte Federale di Appello, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

Art. 3 Presidenza dell’Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L’Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese. 2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

Art. 4 Presentazione delle Candidature e composizione del Consiglio federale.

1. I candidati all’elezione di Presidente Federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea. Le candidature a Presidente Federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall’accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

2. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8, il Presidente federale non può svolgere più di tre mandati. La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

3. Analogamente, ai sensi dell’art. 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8, non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell’organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati. Al fine di adempiere alla previsioni dell'art. 2 sopra citato, ciascuna componente promuove inoltre, anche in sede di elezione dei consiglieri federali, le pari opportunità tra donne e uomini. La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai Consiglieri federali designati da ciascuna componente, e comunicati almeno sette giorni prima dell’assemblea elettiva, è effettuata dal Collegio di cui al precedente comma 2.

4. I delegati assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza federale ai sensi del precedente comma 1, devono utilizzare fogli conformi al modello allegato.

5. In sede assembleare il Presidente Federale, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

6. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.

7. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.

8. I candidati alla carica di Presidente possono in ogni momento ritirare la loro candidatura.

Art. 5 Oggetto delle votazioni

1. Il Presidente dell’Assemblea pone in votazione le candidature a Presidente Federale, presentate nel rispetto delle disposizioni dell’art. 24, comma 5 dello Statuto e dell’art. 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8.

Art. 6 Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con strumentazione elettronica e/o cartacea.

2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 7 Maggioranze deliberative per l’elezione del Presidente Federale

1. Ciascun Delegato può votare per un solo candidato. In conformità all’art. 24, comma 6 dello Statuto, il Presidente Federale è eletto al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi.

2. Nella votazione di ballottaggio, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. Tuttavia, se al momento di procedere al ballottaggio rimane un unico candidato, il Presidente proclama l’elezione a Presidente Federale di tale unico candidato senza necessità di procedere alla votazione di ballottaggio. Art. 8 Ulteriori poteri del Presidente dell’Assemblea Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.