CASO VIBONESE - Il Consiglio di Stato respinge richiesta sospensiva del club, "per non turbare ordinato andamento dei campionati"

10.11.2017 15:33 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
CASO VIBONESE - Il Consiglio di Stato respinge richiesta sospensiva del club, "per non turbare ordinato andamento dei campionati"
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© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, ha reso nota la propria decisioni in merito al ricorso della US VIbonese, avverso l'annullamento della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che a sua volta aveva accolto il ricorso di FIGC e Lega Pro contro la decisione della Corte d'Appello Federale.

L'organo giurisdizionale ha respinto il ricorso del club rossoblù previo l'annullamento della sentenza del terzo grado di giudizio della giustizia sportiva, ma ha utilizzato questa formula:

RITENUTO che – impregiudicata ogni dedotta questione di diritto – appare, allo stato, dominante, in prospettiva cautelare, l’interesse a non turbare l’ordinato andamento dei campionati in essere, che risultano, in fatto, in stato di avanzato svolgimento;

CONSIDERATO che appare giustificata l’integrale compensazione, tra le parti costituite, della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.

Spese di fase compensate.

 

COSA SIGNIFICA? - Significa che il Consiglio non ha eccepito le eventuali ragioni del club, ma ha preferito non annullare la sentenza del Collegio di Garanzia, per non "non turbare l’ordinato andamento dei campionati in essere, che risultano, in fatto, in stato di avanzato svolgimento".

Inoltre, le spese processuali saranno da dividere tra le parti in casa, sia la Vibonese, che la Lega Pro, che gli altri soggetti giuridici chiamati in causa.