CASO FIDEJUSSIONI FINWORLD - L'US Avellino continua la sua battaglia, il Collegio di Garanzia "rinvia" il club al TAR del Lazio

16.10.2018 12:57 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
CASO FIDEJUSSIONI FINWORLD - L'US Avellino continua la sua battaglia, il Collegio di Garanzia "rinvia" il club al TAR del Lazio
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonio Vitiello

Interessante novità riguardante il caso dell'US Avellino, non iscritto al campionato di serie B 2018-2019 a causa di problematiche con la fidejussione. Il club irpino, dopo essersi vista rigettare una prima fidejussione rilasciata da una società rumena, ha poi prodotto una nuova garanzia con la famosa Finworld. Il patron del club, Taccone, ha sottolineato la disparità di trattamento con le 12 società (due di B e dieci di C), presentando vari ricorsi. L'ultimo al Collegio di Garanzia del Coni è stato rinviato a nuovo ruolo, vale a dire dopo il decreto legge proposto dal sottosegretario allo Sport Giancarlo Giorgetti che ha rinviato ogni decisione sui ripescaggi in serie B al Tribunale Amministrativo Regionale, anche l’Avellino potrà ora nuovamente ricorrere al Tar del Lazio. Il Collegio di garanzia non ha di fatto nè accettato nè rifiutato il giudizio, rinviando il tutto al Tar del Lazio.

Ecco il dispositivo dell'Alta Corte del Coni:

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Mario Sanino, al termine della sessione di udienze di oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

Nel ricorso, presentato, in data 19 settembre 2018, dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro le società U.S. Città di Palermo S.p.A. e Arzachena Costa Smeralda SRL, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 agosto 2018, con la quale:

a) veniva concesso, a due società di Serie B e dieci di Serie C, termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione delle garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.A., sul presupposto che, per effetto dell’ordinanza “n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio)”, ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco, ex art. 107 T.U.B., ed in considerazione del fatto che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo;

b) veniva disposto che l’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di € 800.000,00 per le società di Serie B e di € 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019; nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine e il medesimo regime sanzionatorio all’U.S. Avellino 1912 s.r.l., considerato che la difesa della ricorrente ha formulato al Collegio istanza di rinvio, in attesa della conversione del D.L. 115/2018 del 5 ottobre 2018, anche al fine di valutare l’opportunità di proporre ricorso al TAR nei termini di cui al D.L. 115/2018; preso atto che la difesa della FIGC non si è opposta; preso atto che la difesa della LNPB, non si è opposta,

HA RINVIATO IL GIUDIZIO A NUOVO RUOLO