REGGINA, ECCO LA STANGATA - Il TFN sugli incentivi al'esodo: ecco i motivi della decisione odierna

15.04.2015 16:42 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
REGGINA, ECCO LA STANGATA - Il TFN sugli incentivi al'esodo: ecco i motivi della decisione odierna
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L'obiettivo del nostro portale è quello di provare a parlare con i fatti alla mano, mantenendo una posizione di imparzialità. Cerchiamo di analizzare nel dettaglio, punto per punto, la pesante penalizzazione comminata al club amaranto.

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, con C.U. 23/15 ha disposto l’accoglimento del ricorso limitatamente alla parte in cui viene contestata la decisione impugnata in relazione anche alla inammissibilità degli atti di deferimento presupposti, con conseguente integrale riforma della decisione impugnata e annullamento delle sanzioni irrogate, affermando, inter alia: 

- di essersi già espressa, in precedenti decisioni, sulla “astratta equiparabilità” degli “incentivi all’esodo” agli emolumenti; 

- che tale ritenuta astratta equiparabilità non può tuttavia prescindere “da un accertamento in concreto e caso per caso” delle singole posizioni contestate al fine di determinare se tali incentivi all’esodo hanno ad oggetto la rinuncia esplicita di emolumenti maturati nel corso del rapporto di lavoro

- che “la definitiva e formale rinuncia, nelle forme previste dal nostro Ordinamento da parte di ciascun lavoratore agli emolumenti contraddice ogni ipotesi di doverosità in capo alla Società ed esclude che al mancato pagamento da parte della medesima, possa essere ricondotta qualsivoglia conseguenza sia sul piano strettamente laburistico/contrattuale 
come pure su quello disciplinare” sportivo.  Sulla base di tali statuizioni pare doversi ritenere l’irrilevanza, quantomeno sul piano disciplinare, della condotta della Società che non provveda al versamento di incentivi all’esodo riferibili, in via esclusiva, a rinunce espresse di emolumenti non percepiti da suoi tesserati.  Pare altresì doversi ritenere confermato l’orientamento della Corte Suprema secondo il quale “Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all’esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del 
rapporto” (Cass. Civ. n. 17986/13 e n. 14821/07). 

Di conseguenza, in ossequio alle statuizioni e ai principi enucleati dalla Corte, il Tribunale federale ha esaminato analiticamente gli accordi di risoluzione dei rapporti di lavoro oggetto dei deferimenti intercorsi tra la Società Reggina Calcio Spa e i tesserati Signori Fabrizio Melara, Angelo Antonazzo, Davide Dionigi, Antonio La Pera, Giampaolo 
Spagnulo, Lorenzo Sibilano, Paolo Redavid, Giuseppe Colucci, Gianluca Atzori, Alessandro Ruggeri, Manuel Angelilli, Andrea Bergamo, Carlo Simionato, Luigi Mondilla

A giudizio del Tribunale, dagli elementi di prova acquisiti, risulta incontrovertibilmente che gli importi indicati nei contratti esaminati siano da imputare, in via esclusiva, a “incentivo all’esodo”, così come espressamente previsto in tali accordi, e pertanto riconducibili alla Ciò anche con riferimento agli accordi di incentivo all’esodo, e rinuncia di mensilità maturate e non corrisposte, sottoscritti tra la Reggina Calcio Spa e i tesserati Signori Davor Jozic, Rodney Strasser, Antonino Barillà, Kristian Ipsa, Sainz Maza Lopez Miguel Angel, Sergio Contessa, Valerio Foglio, Federico Gerardi, Andrea Luca Picone, Giovanni Zandrini, Daniel Adejo, Filippo Falco, Francesco Gagliardi, Simone Giacchetta, Carlo Pescosolido, Emilio Belmonte, Stefano Grilli, Gabriele Geretto, Salvatore Violante

Tali accordi, infatti, contemplano, solo nelle premesse, la rinuncia a emolumenti maturati dai tesserati in pendenza del rapporto di lavoro, mentre nell’oggetto è determinato unicamente il versamento in favore del tesserato di un importo a titolo di incentivo all’esodo. Di talché, la controprestazione economica deve ritenersi imputabile, in via esclusiva, alla anticipata interruzione del rapporto di lavoro. 

Anche relativamente alle posizioni di Emiliano Bonazzoli e Francesco Zizzari, rileva il Tribunale che gli accordi sottoscritti dai predetti con la Reggina Calcio, ed aventi ad oggetto “lo stralcio e la rateizzazione” di incentivi all’esodo già concordati, siano riconducibili alla medesima fattispecie disciplinarmente rilevante. 

 

Non vogliamo entrare nel merito della controversia giuridica, ma la partita in secondo grado si gioca tutta su questro aspetto. La Reggina punta alla restituzione di 10 punti, tutti ascrivibili e imputabili per la situazione legata agli incentivi all'esodo.

Due lunghezze sono invece state comminate per i mancati pagamenti dei contributi Inps e Irpef