FALLIMENTO REGGINA CALCIO 1986 - La Corte Federale conferma proscioglimento ex presidente Foti

07.06.2017 19:37 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
FALLIMENTO REGGINA CALCIO 1986 - La Corte Federale conferma proscioglimento ex presidente Foti
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© foto di Federico De Luca

Il secondo collegio della Corte Federale d'Appello ha rigettato il ricorso del Procuratore Federale in merito al proscioglimento dell'ex presidente della Reggina Foti, nonché dell'ad Ranieri, deciso dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 15 maggio.

Foti e Ranieri erano stati chiamati in causa dalla giustizia sportiva per la cattiva gestione del club Reggina Calcio 1986, arrivato poi al fallimento, come certificato dal Tribunale di Reggio Calabria lo scorso giugno. Le NOIF, Norme Federale Interne, prevedono, qualora fosse accertata la cattiva gestione di un club affiliato, una serie di pene, che vanno dall'inibizione alla multa pecuniaria

Nella giornata odierna dunque, sia Foti che Ranieri ottengono il proscioglimento.

Il Tribunale di primo grado della giustizia sportiva, aveva spiegato così l'assoluzione: (de facto accolta dal secondo grado)

Preliminarmente, va rilevato che questo Tribunale, uniformandosi alla sentenza a Sezioni Unite n. 25 – anno 2017 del Collegio di Garanzia del Coni, deve ritenere infondata la eccezione di improcedibilità formulata per violazione dell’art. 32 ter CGS. Nel merito, come correttamente individuato dalla difesa dei deferiti, va evidenziato che l’art. 21 delle NOIF non deve essere applicato ogni qual volta si verifichi il fallimento di una Società sportiva, bensì nel caso in cui si rilevino comportamenti illeciti tenuti dall’amministratore ovvero dal legale rappresentante della Società volti a sottrarre, ovvero disperdere risorse economiche in luogo di soddisfare i crediti della Società, contribuendo in tal modo alla dichiarazione di fallimento del sodalizio sportivo. La elencazione dei mancati pagamenti contestati ai deferiti nella loro qualità di legali rappresentati della Reggina Calcio, fatti per i quali sia il sodalizio sportivo sia gli odierni deferiti hanno già subito specifiche condanne, non costituiscono elementi sufficienti per la applicazione dell’art. 21 delle NOIF.

 

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